Trasferimento di quote di società a responsabilità limitata

Domanda

Vorrei avere informazioni sul trasferimento di quote di una s.r.l.

Risposta

L’art. 36, comma 1 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (soggetto che risulti iscritto nell’albo dei dottori commercialisti). Lo stesso, infine, rilascerà l'attestazione che consentirà all'alienante e all'acquirente, congiuntamente, e non alternativamente, stando alla dizione letterale della norma, di far annotare il trasferimento nel libro soci. La disposizione fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
La Circolare n.58 del 17 ottobre 2008 dell'Agenzia delle Entrate illustra la nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Aggiornata il 02/01/2012 da FormezPA

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