Lavoro. Congedo per malattia del figlio. Visita fiscale

Domanda

In caso di assenza per malattia di un figlio di 18 mesi devono essere rispettate le fasce orarie di reperibilità per una eventuale visita di controllo?

Risposta

L’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 - prevede che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

COSA FARE

Per fruire dei congedi, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Aggiornata il 12/04/2012 da FormezPA

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