Si è obbligati a procedere a stipula del contratto di soggiorno nel caso in cui, dopo avere effettuato la domanda di sanatoria per la colf che si intendeva assumere, insorgono gravi motivi che inducono a non volersi più avvalere della collaborazione di questa?
Si, come chiarito anche dalla circolare 6466/09 del Ministero dell'Interno il datore di lavoro è tenuto a perfezionare la procedura di emersione con la stipula del contratto di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, determina l'archiviazione della domanda con la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.
Il datore di lavoro che non conclude la pratica di emersione senza un giustificato motivo, incorre nel conseguente procedimento penale in violazione agli articoli 1ter c.8 della Legge 102/09 e dell'art. 22 c12 del T.U. Immigrazione (Decreto Lgs. 286/98) ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste dalla legge per il lavoro sommerso (di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale).
Il lavoratore extracomunitario, non potendo ottenere il permesso di soggiorno in seguito alla mancata stipula del contratto di lavoro, viene segnalato alle autorità di Pubblica Sicurezza per l'allontanamento dal territorio nazionale.
Anche alcune sentenze (ad esempio Tribunale di Ferrara (Sez. Lavoro) Ordinanza del 3 maggio 2010) hanno chiarito che esiste un obbligo alla stipula del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro.
Aggiornata il 27/04/2012 da FormezPA