Quali sono le modalità di accesso al S.I.S. - Sistema di Informazione Schengen?
Il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen (N.SIS), esercita il controllo sui trattamenti di dati personali registrati nel S.I.S. verificando, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nei predetti archivi non leda i diritti della persona (art. 114 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e art. 11 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica del predetto Accordo).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ha introdotto importanti novità circa le modalità di esercizio, da parte dell'interessato, del diritto di accesso al S.I.S. e degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o cancellazione).
Dal 1 gennaio 2004 il diritto di accesso ed i diritti connessi possono essere esercitati direttamente nei confronti dell'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (c.d. accesso "diretto") e non più solo "per il tramite" del Garante (c.d. accesso "indiretto"), rivolgendosi al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
In base alle indicazioni fornite dal predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, le richieste di verifica e di accesso vanno inoltrate al seguente ufficio:
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Divisione N.SIS
via Torre di Mezzavia n. 9
00173 Roma.
Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta soddisfacente, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, n. 121
00186 Roma.
Al fine di agevolare un più sollecito riscontro dei reclami, è opportuno che gli stessi siano redatti, possibilmente, in italiano, inglese, francese o tedesco, siano sottoscritti dal diretto interessato, contengano una sintetica descrizione dei motivi per i quali sono proposti e siano corredati di fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.
É inoltre opportuno che i reclami siano inviati per posta, anziché via fax, in modo da assicurare la piena leggibilità dei documenti e contengano un idoneo recapito dell'istante (possibilmente postale) dove l'interessato possa agevolmente ricevere la riposta.
Per ulteriori indicazioni sul diritto di accesso al S.I.S. e sugli altri diritti riconosciuti al cittadino nonché sulle modalità di esercizio di tali diritti negli altri Paesi dell'ambito Schengen, può essere consultata l'apposita Guida per l'esercizio del diritto di accesso con l'avvertenza, però, che essa, nella versione al momento disponibile, con riguardo all'Italia riporta ancora le modalità di accesso "indiretto" al SIS, cioè effettuato solo "per il tramite" del Garante.
É possibile anche consultare il sito della Autorità comune di controllo Schengen.
Aggiornata il 27/04/2012 da FormezPA