Il turista extracomunitario, che, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, non esibiscisce il passaporto è passibile di multa?
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'art. 6, comma 3, stabilisce che "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000";
Il medesimo Decreto Legislativo, all'art.1 comma 1 dà la definizione di “straniero”, stabilendo che "Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri".
Al contampo il comma 2, del suddetto articolo, precisa che "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle
norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".
Aggiornata il 05/01/2012 da FormezPA