Obbligo per gli stranieri di esibire un documento d'identità a richiesta di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

Domanda

Il turista extracomunitario, che, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, non esibiscisce il passaporto è passibile di multa? 

Risposta

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'art. 6, comma 3, stabilisce che "Lo  straniero  che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non  ottempera,  senza  giustificato  motivo, all'ordine  di  esibizione  del  passaporto  o  di altro documento di identificazione  e  del  permesso  di  soggiorno o di altro documento attestante  la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000";
 

Il medesimo Decreto Legislativo, all'art.1 comma 1 dà la definizione di “straniero”, stabilendo che "Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri".

Al contampo il comma 2, del suddetto articolo, precisa che "Il  presente  testo  unico  non si applica ai cittadini degli Stati  membri  dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".
 

Aggiornata il 05/01/2012 da FormezPA

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