Domanda
Quali sono le informazioni che un turista ha diritto a ricevere acquistando un pacchetto turistico?
Risposta
L’allegato1, articolo 37, del
D.Lgs. n. 79/2011, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo” disciplina il contenuto del diritto di informazione del turista in merito ai contratti del turismo organizzato. Nello specifico la norma stabilisce che durante le trattative, e comunque prima della conclusione
del contratto, l’intermediario o l’organizzatore devono fornire al turista, per iscritto, informazioni generali sulle condizioni relative a passaporto e visto applicabili ai cittadini dell’Unione europea, gli obblighi
sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell’inizio del viaggio devono inoltre comunicare per iscritto al turista le informazioni seguenti: orari, località di sosta intermedia
e coincidenze; generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà; recapito telefonico
dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con
questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le suddette indicazioni devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. L’articolo 38 del D.Lgs. 79/2011 indica
inoltre tutte le informazioni che devono essere contenute nell’opuscolo informativo.
Aggiornata il 16/01/2012 da FormezPA