Patente di guida: rinnovo dai 77 anni

Domanda

Quali sono le nuove disposizioni per il rinnovo della patente per coloro che hanno 77 anni di età?

Risposta

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 8 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre scorso, che rende operative le norme previste dal nuovo codice della strada.

L'art. 3 del decreto reca disposizioni per il rinnovo di validita' del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non abbiano ancora compiuto 80 anni di età ma abbiano compiuto i 77 anni di età.   Sono in questo caso previste due possibilità: 1) rinnovo fino al compimento degli 80 anni, se si esibisce un certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato da un medico monocratico di cui all'art. 119 del CDS; 2) rinnovo fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale e comunque non oltre gli 82 anni di età.   L'art. 3 comma 1 del citato decreto attuativo prevede che "I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, se esibiscono certificato di idoneita' dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validita' fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di eta'.   L'art. 3 comma 2 prevede invece che ''I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, provvedono a rinnovare la validita' del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validita' della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di eta'.''   Si veda sul punto la circolare esplicativa del 15 ottobre 2010 emanata dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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