Qual è il rapporto tra firma digitale e PEC? Fino a che punto la certezza sulla provenienza della richiesta può sostituire la firma digitale?
Nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, un documento inviato tramite PEC ha valore legale, anche in assenza di firma digitale, quando si rispettino le condizioni previste dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, ossia quando le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
E’ prevista, inoltre, nel Codice citato, la possibilità da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, di individuare mediante apposito decreto, i casi in cui sarà richiesta comunque la sottoscrizione di un documento mediante firma digitale (art. 65, comma 1- bis).
Per approfondimenti: DigitPA - la normativa sulla PEC.
Aggiornata il 21/02/2012 da FormezPA