Esiste un obbligo di attivazione della PEC per le imprese?
Si. L’art. 16, comma 6, del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto l’obbligo di attivazione della PEC e successiva comunicazione al registro delle imprese per le imprese costituite in forma societaria (camera di commercio). La normativa, poi, opera una distinzione tra le società di nuova costituzione e quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 185/2008:
La circolare del 3 Novembre 2011, n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico ha, inoltre, chiarito che l’obbligo di comunicazione ricade su: società di capitali e di persone, società semplici, società cooperative, società in liquidazione, società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Attraverso questa Circolare, inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato: “Si ritiene che nulla osti all'indicazione, nell'ambito della comunicazione in questione, dell'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata”.
Infine, l'art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (c.d. Decreto Semplificazione) convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che “l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria, che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.”
Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA