PEC e Pubblica Amministrazione: obbligo di comunicare i servizi disponibili ai cittadini per presentare istanze mediante PEC

Domanda

Esiste un obbligo per la PA di comunicare sul sito istituzionale i servizi disponibili ai cittadini che vogliono presentare istanze mediante PEC?

Risposta

L'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, pone a carico delle PPAA l’obbligo di pubblicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata nei siti istituzionali a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del Codice stesso. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. Infine, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che li riguardano.

Aggiornata il 20/02/2012 da FormezPA

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