Nel caso di perdita accidentale delle ricevute di consegna del messaggio inviato tramite PEC è possibile richiedere un duplicato al gestore?
No, ma è comunque possibile recuperare traccia delle transazioni avvenute. Il gestore, infatti, è obbligato a conservare su supporto ottico, per un periodo minimo di 30 mesi, i log dei messaggi, ossia il registro
informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata ove sono tracciati tutti gli eventi legati al singolo invio (codice identificativo del messaggio originale,
mittente, destinatario, data e ora dell'invio, oggetto del messaggio, ecc.). Il gestore, quindi, non conserva i messaggi ma solo le informazioni relative allo scambio di mail. Rivolgendosi al gestore entro questo periodo
(o entro il periodo più lungo eventualmente previsto dai singoli contratti) si può richiedere l’estrazione delle informazione contenute nei log, cosi come si evince dall’art. 11 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68.
Sul portale di Digitpa è disponibile l’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata
Aggiornata il 20/02/2012 da FormezPA