E' possibile per un titolare di assegno di invalidità, che sia stato licenziato, usufruire dell'indennità di disoccupazione?
No, dal momento che il pagamento della disoccupazione termina quando il disoccupato:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
- inizia un’attività di lavoro autonomo;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, - pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.
L’indennità è invece interamente cumulabile con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le
pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva.
Tuttavia l’INPS con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, comunica che, in base
alla sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234, si riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di
disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Per approfondimenti:
Guida INPS Indennità ordinaria di disoccupazione
Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA