Indennità ordinaria di disoccupazione e cumulo con assegno di invalidità

Domanda

E' possibile per un titolare di assegno di invalidità, che sia stato licenziato, usufruire dell'indennità di disoccupazione? 

Risposta

No, dal momento che il pagamento della disoccupazione termina quando il disoccupato:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
- inizia un’attività di lavoro autonomo;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, - pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.
L’indennità è invece interamente cumulabile con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva.
Tuttavia l’INPS con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, comunica che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234, si riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. 
 

Per approfondimenti:

Guida INPS Indennità ordinaria di disoccupazione

Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA

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