Permesso provvisorio di guida

Domanda

In attesa della visita presso la Commissione Medica Locale posso condurre un'autovettura esibendo la patente con la ricevuta relativa alla prenotazione della visita, oppure occorre richiedere alla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida?

Risposta

L'art. 59 della Legge del 29 luglio 2010, n.120 autorizza gli Uffici della Motorizzazione a rilasciare un permesso provvisorio di guida ai titolari di patente, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita per il rinnovo di validità, presso le commissioni mediche locali. Il permesso può essere rilasciato una sola volta ed e' valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. La prassi attiene a tutti i casi di rinnovo della patente, sia che la validità di essa spiri per scadenza della durata “naturale” di cui all’art. 126 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sia che sia l’effetto di termini più ridotti decisi, dalle commissioni mediche, nelle visite precedenti.
La disposizione di cui all'art. 59 della suddetta Legge del 29 luglio 2010, n.120 non si applica in favore dei conducenti che devono sottoporsi alla visita medica disposta con l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, ai sensi dell'art. 186 comma 8° e 187 comma 6° del Codice della Strada.
 

Sul significato della frase ''valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo'', il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, contattato sulla specifica questione, risponde quanto segue: ''Il cittadino può, in attesa dell'accertamento presso la competente Commissione, chiedere agli uffici della Motorizzazione Civile il rilascio, per una sola volta, di un permesso di guida provvisorio, ai sensi dell'articolo 59 della Legge del 29 luglio 2010, n.120. Il permesso provvisorio, così come avviene per i titolari di patente speciale, sarà valido fino alla data prevista per la visita presso la Commissione Medica Locale che, una volta visitato il conducente, rilascerà un certificato medico che lo autorizza a guidare in attesa del tagliando di rinnovo inviato dal competente Ufficio Centrale Operativo''.  Il permesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.

Con Circolare Prot. 86959 del 28/10/2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito al rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso Commissioni mediche locali.

 Modello di richiesta del permesso provvisorio di guida, allegato alla circolare prot. 86959 del 28/10/2010.

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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