Esercitazioni alla guida per coloro che hanno compiuto 17 anni

Domanda

E' possibile prendere la patente a 17 anni?

Risposta

No, con l'art. 16 della Legge del 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l'art. 115 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, con l'introduzione dei comma 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies, è stata prevista la possibilità di guida assistita per i minori che hanno compiuto diciassette anni e che hanno la patente A, previo rilascio di un'autorizzazione (vecchio foglio rosa) alla motorizzazione civile competente territorialmente.

Nello specifico, ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida (patente A), è consentita a FINI DI ESERCITAZIONE la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purchè accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213 è stato emanato il decreto attuativo del suddetto art. 115 del codice della strada che ha introdotto la cosiddetta guida accompagnata. Il decreto, che entrerà in vigore il 21 aprile 2012 pone ovviamente una serie di vincoli al rilascio di questa speciale autorizzazione, che nello specifico:

a) potrà essere rilasciata solo a chi è già in possesso di una patente di guida (data la minore età del soggetto richiedente l'unico titolo a tal fine valido è la patente A1);
b) l'istanza di autorizzazione dovrà essere sottoscritta anche dal genitore (o dal legale rappresentante) che dovrà anche allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale qualità, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante;
c) prima del rilascio dell'autorizzazione il minore dovrà frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola, la cui durata è di almeno 10 ore effettive di guida, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida;
d) solo dopo aver frequentato il corso l'Ufficio della motorizzazione rilascerà l'autorizzazione, nella quale sono indicati gli accompagnatori - al massimo 3 - che possono affiancare il minore nelle esercitazioni alla guida. Gli accompagnatori devono avere un'età non superiore a 60 anni, devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente di guida della categoria B o superiore e non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida negli ultimi 5 anni;
e) gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata dovranno essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente; il cui fac-simile è riportato in allegato al decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.

Per approfondimenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Aggiornata il 16/02/2012 da FormezPA

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