Patente di guida: rinnovo patente D

Domanda

Fino a quale età è possibile rinnovare la patente D per guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone? Quali sono le novità?

Risposta

Con la modifica all’art 115 comma 2, introdotta con l’art. 16 comma 1 lett. b della  Legge del 29 luglio 2010, n.120 è esteso a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale.

Prima della modifica per guidare autobus e autoarticolati, adibiti al trasporto di persone, non bisognava aver superato 60 anni, e l'estensione era possibile solo fino ai 65 anni a seguito di visita medica annuale.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 8 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre scorso, che rende operative le norme previste dal nuovo codice della strada.L’art. 2 del citato decreto attuativo reca disposizioni per i titolari di patente di categoria D e prevede che:

1. Ai conducenti già titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di età, la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale attestazione ha validità annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validità della patente D ottenuta, che non può essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di età del titolare.

2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da più di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente.

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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