Eccesso di velocità rilevato con autovelox: legittimità della multa

Domanda

La Polizia municipale notifica un verbale che riguarda la violazione del codice della strada inerente il superamento del limite di velocità  rilevato da autovelox 104/c-2 e la legittimità di tale sanzione è legata alla presenza di rilevatore ben visibile e con fermata dell'autoveicolo per contestazione immediata al conducente: bisogna pagare la sanzione o è possibile fare ricorso? 

Risposta

Le multe per contestazioni della velocità fatte dagli organi di polizia stradale in un centro abitato con l’autovelox, anche se non c’è la documentazione fotografica e senza contestazione immediata, sono valide: questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 12343 del 2009, in relazione al caso di un automobilista che era stato multato per eccesso di velocità, senza contestazione immediata, né documentazione fotografica. Per questi motivi, l’automobilista si era rivolto al Giudice di Pace, ottenendo l’annullamento della multa. La Corte di Cassazione però, accogliendo il ricorso del comune di Vicopisano, dove era stato installato l’autovelox, ha stabilito che “è legittima la contestazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica, ma consente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione, la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato”.
E’  quindi, possibile richiedere al Giudice di pace l’annullamento della contravvenzione solo in caso di difetto di omologazione, di costruzione, di installazione o di funzionamento dell’apparecchio di rilevazione.

Per approfondimenti: ACI 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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