Pubblico impiego: requisiti per l'affidamento di incarichi esterni alla PA

Domanda

Quali sono i requisiti nell'affidamento di incarichi a collaboratori e consulenti esterni nelle pubbliche amministrazioni?

Risposta

Nella sua attuale formulazione l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata  specializzazione anche (ma non solo) universitaria, in presenza di alcuni presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve avere accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili al suo interno;
- la prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La norma stabilisce inoltre deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e prevede, infine, una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Importanti chiarimenti in ordine ai requisiti necessari sono stati forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere n. 1/2011.

Aggiornata il 11/02/2012 da FormezPA

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