Quale tutela è prevista per il cittadino davanti al diniego della pubblica amministrazione all'accesso agli atti o al rilascio di copia di documenti amministrativi?
Al cittadino è consentito di partecipare al procedimento amministrativo del quale abbia interesse concreto e personale, avvalendosi delle facoltà previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare di accedere agli atti del procedimento.
In caso di diniego di accesso nei confronti della motivata istanza del privato, ovvero in caso del protrarsi del silenzio dell’amministrazione per oltre 30 giorni dalla suddetta istanza, il privato può rivolgersi al giudice amministrativo competente.
Nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali può ricorrere nello stesso termine al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Nel caso di atti di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, può indirizzare la sua richiesta alla commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio al seguente indirizzo: Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi – Via della Mercede 9 – 00187 Roma.
Aggiornata il 16/04/2012 da FormezPA