Patente di guida: limiti assoluti al tasso alcolemico

Domanda

Vorrei sapere se, per un autista professionista, che sul lavoro deve avere un tasso alcolemico pari a zero, vige la stessa regola anche quando è fuori servizio, oppure può avere un tasso alcolemico non superiore a 0,5.

Risposta

La Circolare del Ministero dell’Interno del 30.07.2010, emanata subito dopo la pubblicazione della Legge del 29 luglio 2010, n.120 che ha modificato in maniera sostanziale molti articoli del previgente Codice della Strada, elenca in maniera chiara, articolo per articolo le novità approvate.

Dal testo della Circolare si evince che il limite del tasso alcolemico a zero per chi professionalmente utilizza l’abilitazione alla guida si applica nello svolgimento dell’ attività lavorativa e non ad esempio quando utilizza la vettura privata.

Facciamo però presente che le limitazioni assolute di assumere alcool non si applicano solo agli utenti professionali della strada ma anche ad altre categorie di guidatori tra cui:

  • giovani di età inferiore a 21 anni anche se alla guida di veicoli per cui non è richiesta patente di guida;
     
  • neopatentati;
     
  • tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
     
  • conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all’articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all’articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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