Secondo quanto previsto dal CCNL Comparto sanità, in caso di parto gemellare ho diritto alla totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale una sola volta o per ogni figlio gemello?
Relativamente all'interpretazione dell'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL integrativo Comparto sanità del 20 settembre 2001, che disciplina i congedi dei genitori, si è espressa l'Aran, con orientamento applicato del CCNL del 16/05/2001 integrativo del CCNL del 16.02.1999, relativo al personale del comparto ministeri, ritenendo che in caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetti una sola volta e non per ogni figlio gemello.
Infatti, l'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre.
Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame, ossia il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni, esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
Aggiornata il 23/04/2012 da FormezPA