In caso di dimissioni volontarie spetta la disoccupazione?
La disoccupazione ordinaria è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.) o lavoratrici
madri che si dimettono nel periodo del puerperio (o lavoratori padri).
Miniguida L'indennità ordinaria di disoccupazione a cura dell'Inps.
Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA