Quali sono i tempi di liquidazione previsti per l'indennità i trattamenti di fine servizio?
Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto sono stabiliti dall’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
Termine di 24 mesi dalla cessazione dal servizio
In base a tali modifiche legislative, la regola generale è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio
Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi: - raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici; - collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza
Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente trovano applicazione termini di pagamento diversi, infatti, l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.
Aggiornata il 12/04/2012 da FormezPA