Condominio: rumori molesti

Domanda

Cosa si può fare per difendersi dagli schiamazzi dei vicini di casa?

Risposta

Il primo tentativo da fare è di invitare l'amministratore a far rispettare gli orari di "silenzio" citati nel regolamento condominiale, avvertendolo che, in mancanza di riscontro, dopo aver raccolto precise testimonianze, ci si rivolgerà al Giudice di Pace, competente per questa materia.
Il cittadino, infatti, può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 del Codice Procedura Civile) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la “normale tollerabilità”. Non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia. Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato.
Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore.
 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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