Trasferimento dei lavoratori socialmente utili

Domanda

E' possibile per un lavoratore socialmente utile il trasferimento dall'ente attuale utilizzatore a un altro ente utilizzatore?

Risposta

Il passaggio di un lavoratore socialmente utile da un ente utilizzatore all'altro è consentito, secondo l'art. 1 del Decreto Legislativo 28/2/2000 n. 81, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti interessati da sottoporre a ratifica dei rispettivi organi deliberativi sulla base delle procedure previste dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 81/2000. La convenzione prevede fra l'altro la decorrenza della prestazione lavorativa del lavoratore socialmente utile presso il nuovo ente utilizzatore.
L'autorizzazione al trasferimento è condizionata dall'impegno dell'ente destinatario alla attivazione delle procedure finalizzate alla stabilizzazione.

Aggiornata il 09/01/2012 da FormezPA

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