Detrazione fiscale 55% per interventi risparmio energetico – cumulabilità con altre agevolazioni

Domanda

Quali sono le spese sostenute per interventi risparmio energeticico, che non possono essere detratte fiscalmente ?

Risposta

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il rispar­mio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi ricono­sciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali. Aliquota Iva applicabile Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifi­ci, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, per­tanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevola­to dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordi­naria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indi­care in fattura il costo della manodopera utilizzata. Fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire della detra­zione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa for­nitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valo­re dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo com­plessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Guida Fiscale (Agenzia delle Entrate) aggiornata a dicembre 2011

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011).

Sito Enea – efficienza energetica

Aggiornata il 02/02/2012 da FormezPA

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