Domanda
Quali sono le spese sostenute per interventi risparmio energeticico, che non possono essere detratte fiscalmente ?
Risposta
La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire,
per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi
riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali. Aliquota Iva
applicabile Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in
merito alla aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste
per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al
31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire
della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo
se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999,
quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere
individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Guida Fiscale (Agenzia delle Entrate)
aggiornata a dicembre 2011
La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011).
Sito Enea – efficienza energetica
Aggiornata il 02/02/2012 da FormezPA