Detrazione fiscale 55% per interventi risparmio energetico – documenti da trasmettere

Domanda

Quali sono i documenti che vanno trasmessi per beneficiare delle detrazioni fiscali ?

Risposta

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

■ copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto - vedi appendice); la scheda informativa (allegato E o F del decreto - vedi appendice), relativa agli interven­ti realizzati.  

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può pro­vare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichia­razione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenen­do ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

ATTENZIONE

Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

Guida Fiscale (Agenzia delle Entrate) aggiornata a dicembre 2011

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011).

Sito Enea – efficienza energetica

Aggiornata il 01/03/2012 da FormezPA

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