Detrazione fiscale 55% per interventi risparmio energetico – Comunicazione agenzia entrate

Domanda

Cosa devo comunicare all'agenzia delle entrate per interventi eseguiti per il risparmio energetico ?

Risposta

Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all’Agenzia delle entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2009 (vedi modello in appendice). Il nuovo modello ( allegato alla guida AE) deve essere presentato:

■ in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;

■ per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta. Non deve essere presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta; se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Guida Fiscale (Agenzia delle Entrate) aggiornata a dicembre 2011

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011).

Sito Enea – efficienza energetica

Aggiornata il 02/02/2012 da FormezPA

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