Detrazione fiscale 55% per interventi risparmio energetico – come fare i pagamenti

Domanda

Come vanno effettuati i pagamenti per la detrazione fiscale ?

Risposta

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

■ i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spe¬se sostenute mediante bonifico bancario o postale;

■ i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di paga¬mento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

ATTENZIONE L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

RITENUTA SUI BONIFICI Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi del¬la detrazione del 55%, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’im¬posta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4% (era al 10% fino al 5 luglio 2011). La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva del 20%. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.

ADEMPIMENTI PER GLI INTERVENTI IN LEASING Riguardo alle modalità di fruizione dell’agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; gli adempimenti documentali (comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.

Guida Fiscale (Agenzia delle Entrate) aggiornata a dicembre 2011

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011).

Sito Enea – efficienza energetica

Aggiornata il 02/02/2012 da FormezPA

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