Pubblico Impiego. Inidoneità all'insegnamento: mobilità intercompartimentale

Domanda

Di recente sono stato dichiarato inidoneo alla professione docente e sono entrato a far parte del personale ATA. Ora vorrei sapere se in tale posizione posso usufruire della mobilità intercompartimentale.

Risposta

E' bene ricordare che l'inidoneità alla professione docente, ossia l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento per motivi di salute è disciplinata dall'art. 514 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dal Contratto Collettivo Nazionale 29 novembre 2007 e dal CCNL Integrativo 25 giugno 2008.

Nello specifico il MIUR, con la circolare n. 7121 del 12 settembre 2011, ha precisato che "il personale docente inidoneo che in prima applicazione chiede ed ottiene di essere inquadrato nei ruoli ATA, può successivamente partecipare alla mobilita intercompartimetale di cui al comma 13 del citato articolo 19, secondo criteri e modalita da individuare con il decreto interministeriale, previsto dal comma 15".

Sulla inidoneità all'insegnamento si è espresso anche il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (articoli 65 e 69)

Aggiornata il 23/04/2012 da FormezPA

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