È prevista qualche sanzione per la società che non comunica al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC?
L’obbligo di comunicare la PEC al Registro delle Imprese - previsto dal DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 - investe le società già esistenti alla data del 29 novembre 2008; le società costituite successivamente a questa data sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC già nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Il DECRETO LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 - art. 37 (c.d. decreto semplificazioni) è intervenuto in materia, ad integrazione del decreto 185/2008, specificando che "l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata."
Trascorsi i tre mesi previsti, avverrà la registrazione dell’impresa e verrà applicata la sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile (come modificato dalla Legge 11 Novembre 2011, n. 180), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA