E' ancora necessario fare la comunicazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza di cessione di fabbricato per locazione a cittadino italiano?
Con la nota del 31 maggio 2011, n. 557/LEG/010.418.6, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito all'obbligo della comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato o parte di esso, alla luce dell'introduzione della ''cedolare secca sugli affitti''. In particolare l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 5, commi 1, lettera d), e l'articolo 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011 n. 106, hanno rispettivamente disposto che la registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili ''assorbe'' la citata comunicazione all'autorita' locale di Pubblica Sicurezza. Date le possibili difficolta' applicative delle citate disposizioni, nella nota viene chiarito che nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione di fabbricato, che abbia provveduto a registrare il contratto, non si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione di detto obbligo: a decorrere dal 7 aprile 2011, per i contratti di locazione registrati; a decorrere dal 14 maggio 2011, per i contratti di vendita di immobili registrati.
Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 6, articolo 3, del citato Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il predetto
obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa o di arti e professioni.
In conclusione, la nota sottolinea che, sotto il profilo giuridico, l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 (Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con Legge 18 maggio 1978, n. 191) non e' stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l'adempimento da essa
previsto quale la comunicazione di cessione di fabbricato, e' stato ''assorbito'' da un altro adempimento quale la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione
originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non puo' trovare applicazione.
Per approfondimenti: Polizia di Stato
Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA