Un insegnante di ruolo ha la necessità di assentarsi per un lungo periodo: può richiedere un'aspettativa per motivi familiari?
Come precisato all’art. 18 del CCNL del comparto scuola 29.11.2007, l'aspettativa
per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10
gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa, non retribuita, è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, a seguito di richiesta motivata. L'amministrazione
deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta. L'aspettativa può
in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio e il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia
non e' computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, e dell’anzianità di servizio.
Aggiornata il 11/02/2012 da FormezPA