Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): esenzioni

Domanda

E' obbligatorio possedere la C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) per tutti i conducenti, o ci sono casi in cui è prevista una esenzione?

Risposta

Ai sensi dell'art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore, la CQC non è richiesta ai conducenti:

a)  dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b)  dei  veicoli  ad  uso  delle  forze  armate, della protezione civile,  dei  pompieri  e  delle  forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c)   dei   veicoli  sottoposti  a  prove  su  strada  a  fini  di perfezionamento  tecnico,  riparazione  o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d)  dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e)  dei  veicoli  utilizzati  per le lezioni di guida ai fini del conseguimento   della   patente   di   guida  o  dei  certificati  di abilitazione professionale;

f)  dei  veicoli  utilizzati  per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g)   dei   veicoli  che  trasportano  materiale  o  attrezzature, utilizzati  dal  conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione  che  la  guida  del  veicolo  non costituisca l'attivita'
principale del conducente.

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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