E' obbligatorio possedere la C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) per tutti i conducenti, o ci sono casi in cui è prevista una esenzione?
Ai sensi dell'art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che
la guida del veicolo non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA