Agenzia pratiche automobilistiche: attestato di idoneità professionale

Domanda

Sono socio contitolare di una snc, agenzia pratiche automobilistiche ed autoscuola. Per ottenere l'attestato di idoneità  professionale, come previsto dalla Legge 264/1991, devo comunque fare l'esame?

Risposta

Come previsto dalla LEGGE 8 agosto 1991, n. 264, Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per ''l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto'' i requisiti necessari sono: 

1. Attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla provincia previo superamento di un esame,  che deve sussistere:  - in caso di impresa individuale, in capo al titolare;  - in caso di società, in capo ai soci o legali rappresentanti/amministratori.  (almeno un socio nelle s.n.c., un socio accomandatario nelle s.a.s. e nelle s.a.p.a. e un  amministratore negli altri casi); 

2. Autorizzazione della provincia competente per territorio, previo attestato di idoneità  professionale.  Autoscuola / scuola guida:  se l'agenzia svolge anche questo tipo di attività, deve essere in possesso della relativa autorizzazione  rilasciata dalla provincia ai sensi del  Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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