Si può essere legittimati a richiedere l'estratto dell'atto di nascita relativo a un'altra persona?
I registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate, sempre e solo attraverso l'intervento dell’ufficiale dello stato civile e mai attraverso libera consultazione diretta dei registri e atti stessi. Gli artt. 106 e 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 prevedono che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Coerentemente l’art. 177 comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Costituisce eccezione a tale regola il caso in cui siano decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto: in tal caso possono essere rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno -
Massimario dell'ufficiale dello Stato Civile
Dal 1 gennaio 2012, così come previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 , tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (dichiarazione in autocertificazione).
Aggiornata il 16/04/2012 da FormezPA