Entro quale termine deve concludersi il procedimento d'accesso ai documenti e agli atti della Pubblica Amministrazione?
Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente, fatti salvi i casi di sospensione o di differimento.
Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il cittadino deve:
- indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia;
- provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi;
- spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta.
In caso di domanda irregolare o incompleta, l'amministrazione è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In questo caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta perfezionata.
Per approfondimenti: Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) e Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi)
Aggiornata il 16/04/2012 da FormezPA