Quali sono i requisiti e qual è la procedura da seguire per richiedere l'indennità di 1.300 euro per i lavoratori somministrati (ex interinali)?
Occorre fare riferimento alla circolare INPS n.100 del 07/08/2009 con cui l'INPS ha reso note le modalità per procedere al pagamento ai lavoratori somministrati dell'indennità una tantum di 1.300 euro. L'indennità spetta ai lavoratori che non percepiscono altre forme pubbliche di sostegno al reddito, che non hanno i requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione, che hanno maturato dal 1° gennaio 2008 almeno 78 giornate di calendario in somministrazione, anche con più Agenzie, e almeno 45 giornate di disoccupazione al momento della domanda.
La domanda deve essere presentata alle Agenzie di lavoro che la inoltreranno poi all'INPS a cui è affidato il materiale pagamento dell'indennità. Alla domanda il richiedente deve unire un'autocertificazione di non essere destinatario di un altro trattamento a sostegno del reddito. In caso di eccedenza di domande pervenute rispetto al budget disponibile, sarà data precedenza ai lavoratori con più di 40 anni di età o con figli a carico.
Per il pagamento della prestazione, che ha carattere sperimentale per fronteggiare l'attuale periodo di crisi, sono infatti a disposizione 40 milioni di euro: 20 messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e 20 dagli Enti bilaterali Ebitemp, Formatemp ed Ebiref con i quali l'INPS ha stipulato apposita convenzione. L'importo di 1.300 euro è al lordo delle trattenute di legge.
Per ulteriori informazioni si veda la pagina Una tantum somministrati del sito dell'INPS.
L'INPS con circolare n. 9 del 23 gennaio 2012 ha riaperto i termini per la misura di sostegno al reddito di 1.300 euro per i lavoratori in somministrazione che, nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i requisiti previsti nella circolare.
I termini di presentazione delle domande sono stati riaperti dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 .
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alle Agenzie per il lavoro e, dal momento che la prestazione è legata ad un fondo a capienza, le istanze presentate per le quali è verificato il possesso dei requisiti
saranno accettate con “riserva di capienza”.
Aggiornata il 01/02/2012 da FormezPA