Cosa si intende per "persona senza fissa dimora" e cos'è il registro delle persone senza fissa dimora?
Va definita la persona senza fissa dimora come la posizione di chi non dispone di una dimora, oppure che ne dispone ma senza carattere di abitualità, oppure che dispone di più dimore, nessuna delle quali assuma carattere di abitualità. Mancando, per tali persone, la condizione di dimora abituale (residenza) ed essendo gli obblighi delle registrazioni anagrafiche estese alla generalità delle persone dimoranti sul territorio nazionale o dovunque dimoranti ma aventi la cittadinanza italiana, ai fini dell’iscrizione anagrafica si fa ricorso ad una fictio: l’art. 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 afferma, infatti, che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita". Come dire che si tratta di persone per le quali la residenza anagrafica non coincide con la residenza; e del resto non potrebbe coincidere in quanto l’elemento della residenza come dimora abituale manca del tutto. Il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei propri interessi, diventa così l'unico elemento che possa legare il “senza fissa dimora” a un determinato comune: occorre pertanto rivolgersi presso l’Ufficio Comunale del territorio dove si vive, chiedendo un'iscrizione anagrafica muniti di un documento di identità in corso di validità. L'iscrizione anagrafica nel comune viene così incontro ai legittimi interessi del cittadino “senza fissa dimora”, conferendogli così, con la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente egli fa capo, l'accesso ad una serie di documenti per i quali la residenza anagrafica è condizione necessaria. Ove non possa farsi ricorso al comune di domicilio, occorrerà fare ricorso all'ulteriore criterio residuale, e fittizio, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, cioè al comune di nascita.
Registro delle persone senza fissa dimora
Il Decreto del Ministero dell’Interno 6 luglio 2010 promulgato in attuazione dell’art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 sulla sicurezza pubblica ha istituito il Registro delle persone senza fissa dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno. I comuni evidenziano, nell'Indice nazionale delle anagrafi, la posizione anagrafica di senza fissa dimora e tale evidenziazione confluisce nel registro delle persone senza fissa dimora.
Aggiornata il 16/04/2012 da FormezPA