Lavoro. Indennità di maternità. Lavoratrici parasubordinate e libere professioniste

Domanda

Si ha diritto all'indennità di maternità anche se si ha un contratto di collaborazione a progetto?

Risposta

Le lavoratrici parasubordinate (lavoratrici a progetto, venditrici porta a porta, lavoratrici occasionali), le libere professioniste senza obbligo di iscrizione a casse professionali e le associate in partecipazione, iscritte alla Gestione separata dell’INPS, che non siano iscritte/i ad altra forma di previdenza, non titolari di pensioni e che versino, dal 1° gennaio 2008, l'aliquota del 24,72%, hanno diritto all’indennità di maternità.
E' necessario, tuttavia, che abbiano almeno tre mensilità di contribuzione, accreditate nella Gestione, nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

L'indennità è pari all’80% del reddito e i contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in cui viene pagato il compenso, indipendentemente dal periodo lavorativo a cui si riferisce (salvo i casi di iscrizione successiva).

Per le lavoratrici parasubordinate l'indennità è pagata dal datore di lavoro che viene poi rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi.

Per le lavoratrici autonome, domestiche e operaie agricole il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps in una delle seguenti modalità:
- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Se una lavoratrice svolge un lavoro a progetto della durata di 4 mesi (da novembre a febbraio) e viene pagata alla scadenza del rapporto, i contributi le saranno riconosciuti validi soltanto a partire dal mese di gennaio.

Per approfondimenti consultare il sito dell'INPS.
 

Aggiornata il 13/03/2012 da FormezPA

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