Opere libere e opere soggette ad autorizzazione S.C.I.A.

Domanda

Per lavori in un edificio privato, quali sono gli interventi liberi e quelli sottoposti a SCIA?

Risposta

Le opere libere, ovvero le opere per le quali gli interventi possono essere eseguiti senza necessità di titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’art. 6 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sono le seguenti:

  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

La definizione degli interventi di manutenzione ordinaria è contenuta nel comma 1.a) dell'art. 3 del  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380: "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Vi rientrano a titolo esemplificativo i lavori di riparazione e sostituzione degli infissi, le riparazioni delle parti deteriorate come ad es. delle grondarie, i lavori di tinteggiatura della facciata etc.

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo che, nel mondo dell'edilizia, ha rappresentato, per tutto il primo decennio del secolo, uno degli strumenti urbanistici più rilevanti. Con la Legge 30 luglio 2010 n. 122, la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La differenza principale sta nel fatto che, mentre con la D.I.A., per dare inizio alle opere, era necessario aspettare i 30 giorni necessari per il silenzio-assenso, con la S.C.I.A. si possono, infatti, avviare i lavori di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia "fedele" e le varianti a permessi di costruire. La presenza di un vincolo non impedisce l'utilizzo della S.C.I.A., fatto comunque salvo l'ottenimento, prima di avviare i lavori, dell'autorizzazione specifica in caso di vincoli. La disciplina della S.C.I.A. si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della D.I.A., senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova S.C.I.A.). I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data d'inizio, ed al termine va presentata una denuncia di fine lavori. Il comune prima del " Decreto sviluppo " aveva 60 giorni di tempo per controllare ed eventualmente sospendere i lavori nel caso in cui dovesse riscontrare delle irregolarità.

Il recente Decreto sviluppo,  Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70  , convertito con Legge 12 Luglio 2011, n.106 ha inserito il comma 6-bis nell'art. 19 della Legge 07 Agosto 1990,n.241  prevedendo il dimezzamento, da 60 a 30 giorni, dei tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi edilizi realizzati con la SCIA.

Aggiornata il 17/02/2012 da FormezPA

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