Lavoro in una struttura privata, ho diritto alla maternità facoltativa, fino a quale età del bambino? Come viene retribuita la giornata lavorativa?
L'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 consente che ciascun genitore possa assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche frazionabile, nei primi otto anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Se la richiesta è della madre:
- ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria;
- se è l'unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi
Se la richiesta è del padre:
- ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
- il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria, nel periodo di congedo per allattamento della madre e anche nel caso in cui la madre non lavori.
In questo secondo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.
In ogni caso è necessario che il lavoratore, sia madre che padre, si asetngano realmente dal lavoro. Pertanto nel caso di nuova attività lavorativa, sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma, non si ha diritto all'indennità a titolo di congedo parentale, fatto salvo il caso di lavoro part time orizzontale.
RETRIBUZIONE
Il trattamento economico sarà:
- per un massimo di sei mesi (complessivo tra i genitori) e fino al terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia) sarà pari al 30% dello stipendio o del reddito.
- oltre i sei mesi e fino all'ottavo anno di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione previsto per l'anno nel quale viene presentata la domanda.
CALCOLO FRAZIONABILITA'
Il congedo parentale può essere usufruito in maniera continuativa oppure frazionatamente. Affinchè si possa parlare di frazionabilità è necessario che il lavoratore riprenda effettivamente servizio, perciò i sabati, le domeniche e i giorni festivi verranno conteggiati nel periodo di astensione se tra il lunedì e il venerdì (o il sabato, nel caso di giorno lavorativo) il lavoratore non ha prestato servizio.
Nel caso di fruizione delle ferie:
- se le ferie ricadono tra un periodo di congedo e l'altro, verranno conteggiati anche i sabati e le domeniche;
- se le ferie ricadono immediatamente dopo un periodo di congedo questo non comprenderà i giorni di ferie, nè i giorni di malattia, nè le festività, nè i sabati e le domeniche.
COSA FARE
Il modulo di domanda, che va presentata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'astensione, è disponibile presso gli uffici e sul sito dell'INPS, nella sezione “moduli”, e va presentato all’INPS e al datore di lavoro.
Aggiornata il 20/03/2012 da FormezPA