Il diritto di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 viene riconosciuto anche al
lavoratore/lavoratrice a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la Pubblica Amministrazione e i titolari di assegno di ricerca che siano iscritti alla gestione separata.
Per usufruire del congedo i lavoratori non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali nè godere di pensione. Sia i genitori naturali che quelli adottivi o affidatari possono godere di un'indennità per congedo
paretale per un massimo di 3 mesi, per ogni figlio, entro il suo 1° anno di vita.
RETRIBUZIONE
Il trattamento economico sarà:
- per la madre il 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nell'anno (12 mesi) precedente l'inizio del periodo di maternità, per tutte le giornate comprese
nel periodo indennizzabile.
- per il padre il 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nell'anno (12 mesi) precedente l'insorgere di una delle seguenti fattispecie:
a) morte o grave infermità della madre
b) abbandono del figlio da parte della madre
c) affidamentio esclsivo del minore al padre
d) ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento, ma solo se la madre non ne faccia richiesta.
Il modulo di domanda, disponibile presso gli uffici e sul sito dell'INPS, nella sezione “moduli”, va presentato all’INPS prima dell'inizio del congedo (Circolare INPS n. 137/2007).
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata del sito dell'INPS.
Aggiornata il 20/03/2012 da FormezPA