Un ospedale ha sempre l'obbligo di far accedere il cittadino alla propria cartella clinica oppure, trascorso un certo periodo di tempo, tale diritto non è più esercitabile?
La cartella clinica è un documento che l'Ospedale è tenuto sempre a conservare ed il diritto di accesso non è soggetto a prescrizione.
La Circolare del Ministero della Sanità - Direzione Generale Ospedali Div. II N° 61 del 19 dicembre 1986 N. 900.2/ AG. 464/260 stabilisce infatti che le
cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte
documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario. La conservazione va effettuata da prima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una separata sezione di archivio, istituita
dalla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1963 n.
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Aggiornata il 20/04/2012 da FormezPA