Collocamento ordinario. Iscrizione al Centro per l'Impiego. Stato di disoccupazione

Domanda

Posso iscrivermi al Centro per l'impiego nelle liste dei disoccupati anche se sono un lavoratore (con un contratto part time e un reddito molto basso)?

Risposta

Il requisito per l'iscrizione al Centro per l'Impiego è essere privo di occupazione e immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa. Si è considerati privi di occupazione anche se si ha un lavoro, purchè non si superino determinati parametri di reddito compatibili.

Il nuovo testo dell’art. 4 recita:

“1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto, senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani."

Il nuovo testo dell’art. 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 al comma 1 punto A, prevede che le soglie di reddito non si applichino ai soggetti di cui all’art. 8 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 ossia ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione ed ai lavoratori socialmente utili.

I parametri di reddito (validi per il 2011), per acquisire e mantenere lo stato di disoccupazione, non devono essere superiori a:

- 8.000 Euro lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro a progetto; socio lavoratore);
- 4.800 Euro lordi per i redditi da lavoro autonomo.

Tali importi si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di tipologie contrattuali diverse, il cumulo dei redditi non può superare la soglia massima degli 8.000 Euro, fermo restando che il reddito da lavoro autonomo rimanga entro il limite dei 4.800.
In ogni caso l'unico ente che può certificare lo Stato di Disoccupazione è il Centro per l'Impiego.

Aggiornata il 12/04/2012 da FormezPA

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