Quali sono le norme che regolano l'istituto del servizio temporaneo all'estero e le modalità per formulare la richiesta?
L’attuale normativa, in merito alle esperienze di servizio prestato all’estero da parte dei dipendenti pubblici, prevede l’istituto dello scambio dei funzionari appartenenti a Paesi diversi ai sensi dell’articolo 32 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165. La disposizione è finalizzata a favorire lo scambio internazionale di
esperienze amministrative a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della Funzione pubblica.
I dipendenti possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
Il trattamento economico dei dipendenti, che può essere a carico dell’amministrazione di provenienza, è comunque rinviato all’accordo tra gli Stati. Tuttavia in base alla normativa vigente non si configura un diritto del
dipendente a prestare servizio all'estero: l'amministrazione ha la facoltà di stipulare accordi per degli scambi con personale proveniente dall'estero, ma non corre alcun obbligo. Pertanto non vi è una procedura
codificata che debba essere seguita necessariamente dalla pubblica amministrazione di appartenenza.
Inoltre è possibile ricorrere all’istituto previsto dalla Legge 27 luglio 1962, n.1114, il quale contempla la
possibilità di collocare fuori ruolo il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso enti o organismi internazionali. Il collocamento, previa autorizzazione
del Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve avere una durata non inferiore a
sei mesi e il contingente complessivo non può superare le cinquecento unità. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA