Vorrei sapere se il coniuge convivente di una persona con handicap grave può usufruire del congedo straordinario in luogo dei genitori del disabile.
E' possibile l’estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 anche al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. Infatti la Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno 2005, n. 233 ha dichiarato l’illegittimità del suddetto art. 42 nella parte in cui non prevede, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.
Per i lavoratori del settore privato la Circolare INPS del 16 marzo 2009, n. 41 precisa che gli aventi diritto al beneficio sono, secondo ordine di priorità:
1. coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa
2. genitori, naturali o adottivi e affidatari (INPDAP - circolare del 21 luglio 2003, n. 30), del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
3. Fratelli o sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, solo se si verificano le seguenti due condizioni:
- entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
- il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
a) il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
b) il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
4. Figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
- il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
- il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: - tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; - i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo; - il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni: - il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; - il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.La persona in situazione di gravità non deve essere ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati e il richiedente deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente (esclusi i lavoratori a domicilio).
Aggiornata il 12/04/2012 da FormezPA