Rapporto di lavoro dei disabili. Aggravamento delle condizioni d salute

Domanda

Sono un lavoratore disabile, vorrei sapere cosa prevede la normativa in caso di aggravamento delle condizini di salute.

Risposta

L'art. 10 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, prevede che in caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile o di variazioni significative dell'organizzazione del lavoro, il disabile e il datore di lavoro, possano richiedere alla commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'accertamento della compatibilità dello stato di salute con le mansioni affidate.
Qualora la commissione riscontri l'incompatibilità temporanea, il disabile avrà diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a quando persiste l'incompatibilità; nel periodo di sospensione il disabile potrà essere utilizzato in tirocinio formativo.

La richiesta ed i tempi di accertamento della compatibilità non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, pur con l'attuazione di tutti i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, la commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserimento del disabile. In questo caso, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni, agli uffici compententi affinchè si possa procedere alla sostituzione con l'avviamento di altro avente diritto al collocamento obbligatorio. 
 

 

Aggiornata il 01/03/2012 da FormezPA

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