DURC: non autocertificabilità

Domanda

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è autocertificabile?

Risposta

La Legge n. 183/2011 ha introdotto di recente alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introducendo l'art. 44 bis nel corpo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il Ministero del Lavoro con la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, ha precisato che l'art. 44 bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, dal momento che implicano complesse valutazioni tecniche di natura contabile sulla correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale. Il DURC relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, pertanto, non è un documento autocertificabile.

La Direzione centrale Rischi Inail e la Direzione centrale entrate Inps hanno inviato alle strutture centrali e territoriali la nota congiunta prot. 573/2012 del 26 gennaio 2012 avente per oggetto la non autocertificabilità della DURC. Nella nota viene precisato che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, esaminando i contenuti del D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia. Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui” "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"".

Aggiornata il 01/02/2012 da FormezPA

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