Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per il caso in cui il minore sia sottratto al suo ambiente familiare?
L’ordinamento giuridico italiano prevede varie ipotesi criminose per il caso in cui il minore sia sottratto al suo ordinario ambiente familiare:
Sottrazione non consensuale (art. 574, comma 2 C.P.): è l’ipotesi in cui venga sottratto o ritenuto un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso e cioè con violenza, minaccia o inganno.
Sottrazione di un minore di quattordici anni (art. 574, comma 1 C.P.): è l’ipotesi in cui venga sottratto al genitore esercente la podestà, o al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero sia ritenuto contro la volontà dei medesimi il minore di anni quattordici. Il reato di sottrazione di minori infraquattordicenni tutela il bene giuridico della podestà genitoriale, per cui è configurabile sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 2 C.P.):è l’ipotesi criminosa prevista per chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento dei minori.
Aggiornata il 01/02/2012 da FormezPA