L'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina

Domanda

 

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per l’abuso dei mezzi di correzione educativa?

Risposta

L’ordinamento vigente, art. 571 C.P., prevede una specifica ipotesi di reato per chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero, per l’esercizio di una professione o un’arte, ma solo se dal fatto deriva il pericolo di una malattia del corpo o della mente. Soggetti attivi del reato possono essere i genitori, i fratelli maggiori, quando i primi siano impossibilitati a svolgere le loro funzioni, i maestri, i datori di lavoro, gli educatori di comunità, gli affidatari familiari, i medici o gli infermieri e comunque tutti coloro che hanno funzioni di vigilanza sul minore.

L’oggettività del reato è costituita da un abuso di mezzi di correzione e di disciplina e non solo da una violenza finalizzata a scopo educativo: ciò significa che il reato de quo può sussistere solo se si effettui un uso di mezzi leciti, anche se fuori dai casi in cui il ricorso a tali mezzi è consentito, ovvero con modalità non ammesse dall’ordinamento.

L’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina non è però sufficiente a far sussistere il reato in questione: è anche necessario che sussista il pericolo di una malattia del corpo o della mente. Il legislatore ha cioè voluto limitare le interferenze della legge penale nel rapporto educativo correttivo ai soli casi in cui l’offesa abbia raggiunto un’intensità tale da mettere in pericolo l’integrità fisica del minore.

Aggiornata il 01/02/2012 da FormezPA

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